Con-Tatto ODV
La nostra storia
Con-tatto ODV è un’associazione di San Fior nata dal desiderio di prendersi cura del proprio territorio e delle persone che lo vivono.
Siamo un gruppo di volontari, genitori, amici e cittadini che credono nel valore della comunità: ognuno con le proprie capacità, ma con un unico obiettivo condiviso — costruire legami solidi e dare risposte concrete a chi ne ha più bisogno.
Attraverso molteplici attività, che spaziano dalla solidarietà al sostegno scolastico, dall’assistenza alle famiglie alla cura dell’ambiente, portiamo avanti un impegno che nasce dal basso e cresce insieme alla partecipazione di tutti.
Con-tatto ODV è una presenza viva a San Fior: discreta quando serve, determinata quando c’è da agire, sempre attenta a creare un futuro migliore.
Perché lasciare un segno non significa apparire, ma donare tempo, energia e cuore a chi ci sta accanto.
Per conoscerci meglio leggi o scarica tutto il nostro statuto. Scorri e lo troverai qui sotto!
Lo statuto dell’Associazione
ART. 1 — Denominazione e sede
È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia l’Ente del Terzo settore denominato: «CON-TATTO ODV». Assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. L’acronimo ODV o la locuzione “organizzazione di volontariato” potranno essere inseriti nella denominazione solo dopo iscrizione al Registro. Sede legale: piazza G. Marconi 2, San Fior (TV). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria ma obbligo di comunicazione.
ART. 2 — Statuto
L’organizzazione è disciplinata dal presente statuto e opera nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, norme attuative, legge regionale e principi generali dell’ordinamento. L’assemblea può deliberare regolamenti di esecuzione.
ART. 3 — Efficacia dello statuto
Lo statuto vincola gli associati e costituisce la regola fondamentale di comportamento.
ART. 4 — Interpretazione
Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e i criteri dell’art. 12 delle preleggi al codice civile.
ART. 5 — Finalità e attività
L’organizzazione esercita in via esclusiva o principale attività di interesse generale per scopi civici, solidaristici e di utilità sociale. Finalità: valorizzazione dell’assistenza alla persona anziana, custodia e assistenza allo studio e sport di minori, aiuto a famiglie, promozione appartenenza comunitaria, contrasto isolamento sociale.
Attività:
• interventi e servizi sociali; • attività culturali e educative; • organizzazione di attività artistiche e ricreative; • formazione extrascolastica; • beneficenza; • promozione cultura legalità; • iniziative di protezione civile.
A titolo esemplificativo:
• centri di sollievo Alzheimer; • sostegno famiglie con disabili o malati; • aiuto compiti e attività sportive; • prevenzione socio-sanitaria; • volontariato mestieri anziani; • gruppi A.M.A.
Le attività sono gratuite, salvo rimborso spese documentate. L’ente può svolgere attività diverse secondarie. Può realizzare raccolte fondi.
ART. 6 — Ammissione
Sono associati tutte le persone fisiche che condividono le finalità. Numero minimo: 7. Ammissione deliberata dall’organo di amministrazione con criteri non discriminatori. In caso di rigetto motivato comunicazione entro 60 giorni. L’aspirante può chiedere decisione dell’assemblea. Non sono ammessi soci temporanei. Quota non trasferibile né rivalutabile.
ART. 7 — Diritti e doveri degli associati
Diritti:
• eleggere organi sociali; • essere informati; • esaminare libri sociali; • votare; • denunciare fatti censurabili.
Doveri:
• rispettare statuto e regolamenti; • versare quota se prevista.
ART. 8 — Volontario e attività di volontariato
Attività personale, spontanea e gratuita senza fini di lucro. Incompatibile con rapporto di lavoro con l’ente. Non retribuita; ammessi solo rimborsi spese documentate entro limiti stabiliti. Vietati rimborsi forfetari.
ART. 9 — Perdita della qualifica di associato
Avviene per morte, recesso o esclusione. Esclusione per gravi violazioni statutarie deliberata dal consiglio e ratificata assemblea. Ricorso entro 30 giorni. Morosità oltre un anno comporta cancellazione.
ART. 10 — Organi sociali
• Assemblea degli associati
• Organo di amministrazione
• Presidente
• Organo di controllo (se nominato)
• Organo di revisione (se nominato)
Nessun compenso salvo rimborso spese.
ART. 11 — Assemblea
Composta dagli associati iscritti e in regola con quota. Un voto per socio. Deleghe max 2. Convocazione almeno una volta l’anno con avviso 15 giorni prima. Può riunirsi anche su richiesta 1/10 soci o maggioranza consiglio. Verbale sottoscritto da Presidente e segretario.
ART. 12 — Compiti dell’assemblea
• definisce linee programmatiche; • approva bilanci; • nomina e revoca organi; • ratifica nuovi soci; • delibera esclusioni; • modifica atto costitutivo; • approva regolamenti; • delibera trasformazioni o scioglimento; • delibera altri oggetti di competenza; • stabilisce eventuale quota sociale.
ART. 13 — Assemblea ordinaria
Valida in prima convocazione con metà più uno soci, in seconda qualunque numero. Delibere a maggioranza. Amministratori non votano su approvazione bilancio.
ART. 14 — Assemblea straordinaria
• Modifica statuto → maggioranza presenti con metà +1 soci presenti
• Scioglimento → voto favorevole ¾ soci.
ART. 15 — Organo di amministrazione
Eletto dall’assemblea. Composto da 5 o 7 membri. Durata 3 anni, rieleggibili per massimo due mandati consecutivi.
ART. 16 — Presidente
Eletto dal consiglio. Rappresenta legalmente l’ente. Convoca assemblea almeno un mese prima scadenza mandato. Il vicepresidente lo sostituisce in caso di impedimento.
ART. 17 — Organo di controllo
Nominato nei casi previsti dalla legge. Vigila su legge, statuto, assetto organizzativo e contabile. Attesta bilancio sociale. Può effettuare ispezioni.
ART. 18 — Organo di revisione legale dei conti
Nominato quando previsto dalla legge; composto da revisore iscritto.
ART. 19 — Libri sociali
Obbligo di tenuta di: • libro associati; • libro assemblee; • libro organo amministrazione; • registro volontari.
ART. 20 — Risorse economiche
Costituite da: • quote sociali; • contributi pubblici e privati; • donazioni e lasciti; • rendite patrimoniali; • raccolte fondi; • rimborsi convenzioni; • altre entrate lecite.
ART. 21 — Beni
Possono essere immobili, mobili registrati e mobili. Inventario depositato in sede e consultabile.
ART. 22 — Divieto distribuzione utili
Divieto di distribuire utili o avanzi. Obbligo di reinvestimento nelle attività istituzionali.
ART. 23 — Bilancio
Annuale, dal 1° gennaio al 31 dicembre. Redatto secondo art. 13 D. Lgs. 117/2017. Approvazione entro 4 mesi. Deposito al RUNTS entro 30 giugno.
ART. 24 — Bilancio sociale
Redatto nei casi previsti dall’art. 14 D. Lgs. 117/2017.
ART. 25 — Convenzioni
Stipulate con enti pubblici deliberazione del consiglio e firma del presidente. Copie conservate in sede.
ART. 26 — Personale retribuito
Possibile entro limiti di legge e regolamenti interni.
ART. 27 — Responsabilità e assicurazione volontari
I volontari sono assicurati per malattie, infortuni e responsabilità civile.
ART. 28 — Responsabilità dell’organizzazione
Per obbligazioni risponde il fondo comune e personalmente chi agisce per l’ente.
ART. 29 — Assicurazioni dell’organizzazione
Possibile stipula polizze per responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.
ART. 30 — Devoluzione patrimonio
In caso di scioglimento devoluto ad altri ETS secondo legge.
ART. 31 — Disposizioni finali
Per quanto non previsto si applicano le norme vigenti.
ART. 32 — Norma transitoria
Gli adempimenti per iscrizione RUNTS risultano compatibili con l’attuale disciplina.
L’acronimo ETS potrà essere inserito dopo iscrizione al Registro.
